Bonus prima casa under 36, agevolazioni in scadenza

Bonus prima casa under 36, coppia giovane scatoli
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Fino al 31 dicembre 2022 sono ancora valide le agevolazioni per l’acquisto della prima casa dedicate ai giovani con meno di 36 anni: la legge di bilancio 2022 ha infatti prorogato la precedente scadenza. Visto che i mutui sono in aumento e non si sa se le agevolazioni verranno mantenute nella prossima legge di bilancio, chi rientra nella fascia d’età prevista ed ha in programma di acquistare casa a breve è meglio che si affretti.

Le agevolazioni in scadenza

Ma quali benefici prevede in bonus prima casa under 36? Nello specifico si tratta di esenzioni delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in caso di compravendite soggette a Iva, e del riconoscimento di un credito d’imposta in cui ammontare è pari all’Iva corrisposta al venditore.

Il credito d’imposta corrisposto può poi essere utilizzato in diminuzione dalle imposte su atti presentati dopo la data di acquisizione del credito, in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche, in compensazione tramite modello F24 e come esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Beneficiari del bonus prima casa under 36

Queste specifiche agevolazioni, unite a quelle più generiche del bonus prima casa, sono destinate a chi:

  • Non ha ancora compiuto 36 anni nell’anno di stipula dell’atto, quindi nel 2022.
  • Ha un indicatore ISEE relativo all’anno 2021 non superiore a 40.000 euro annui.
  • Abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile
  • Dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
  • Dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Gli immobili idonei al bonus

Le agevolazioni non sono utilizzabili per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico), mentre valgono per tutte le altre categorie catastali del gruppo A, e si estende alle pertinenze dell’immobile principale, classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).

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